Ad un mese dal referendum sulla giustizia lo scenario ed il dibattito politico di accende. E' bene precisare che NON E' un referendum pro o contro il governo, ma si richiede di approvare quanto già discusso ed approvato in parlamento nell'Ottobre 2025 in tema di riforma della Giustizia.
Nelle giornate di Domenica 22 Marzo (dalle 7:00 alle 23:00) e Lunedi 23 Marzo (dalle 7:00 alle 15:00) i cittadini saranno chiamati ad esprimersi su un quesito costituzionale che ridetermina l’organizzazione della magistratura e che, in sintesi, introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, ma non solo, cerchiamo di fare chiarezza.
Per prima cosa cerchiamo di capire cosa si vota: gli elettori devono pronunciarsi su una revisione della Costituzione già approvata dal Parlamento, che introduce la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. La riforma non incide sull’autonomia e indipendenza della magistratura, ma interviene sulla sua organizzazione interna e sui meccanismi di autogoverno.
In particolare, il testo approvato dal Parlamento prevede
la creazione di due Consigli Superiori distinti, uno per i giudici e uno
per i pubblici ministeri. Entrambi gli organi mantengono una composizione analoga
a quella attuale, ma operano separatamente, affidando ai pubblici ministeri un
autonomo organo di autogoverno distinto da quello della magistratura
giudicante.
La riforma introduce inoltre una Corte disciplinare di
rango costituzionale, alla quale viene attribuita la competenza sui
procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda le modalità di
selezione dei componenti degli organi di autogoverno. La riforma prevede
il ricorso al sorteggio, in luogo del tradizionale sistema, con
l’obiettivo dichiarato di incidere sulle dinamiche associative e sul ruolo
delle correnti all’interno della magistratura.
E quindi…
Votare SÌ significa confermare questa riforma costituzionale
e consentirne l’entrata in vigore.
Votare NO comporta il mantenimento dell’assetto
costituzionale vigente.
Ricorda infine che il referendum è di tipo confermativo e
non prevede quorum di partecipazione perciò la validità del voto non dipende
dalla percentuale di affluenza, ma esclusivamente dal numero di voti favorevoli
o contrari espressi dagli elettori.